La riforma del codice della crisi d'impresa (ex legge fallimentare)
La riforma del diritto societario da ultimo entrata in vigore ha introdotto il nuovo art. 2086 c.c., che recita quanto segue:
Art. 2086 cc L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori. L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
L'articolo, quindi, disciplina i doveri dell'imprenditore e degli organi sociali in materia di gestione della crisi d'impresa.
La modifica dell'art. 2086 c.c. si inserisce nella più ampia modifica della normativa sulla crisi d'impresa (ex legge fallimentare) che pone l'accento sulla tempestiva rilevazione della crisi e sull'adozione di adeguati assetti organizzativi per il suo superamento.
Commenti
Posta un commento