La riforma del codice della crisi d'impresa (ex legge fallimentare)

La riforma del diritto societario da ultimo entrata in vigore ha introdotto il nuovo art. 2086 c.c., che recita quanto segue:

Art. 2086 cc L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori. L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

L'articolo, quindi, disciplina i doveri dell'imprenditore e degli organi sociali in materia di gestione della crisi d'impresa.

La modifica dell'art. 2086 c.c. si inserisce nella più ampia modifica della normativa sulla crisi d'impresa (ex legge fallimentare) che pone l'accento sulla tempestiva rilevazione della crisi e sull'adozione di adeguati assetti organizzativi per il suo superamento.
I punti cardine: 1. Doveri dell'imprenditore e degli organi sociali: Istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa. Attivarsi senza indugio per l'adozione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
2. Finalità dell'assetto organizzativo: Rilevare tempestivamente la crisi e la perdita di continuità aziendale. Consentire l'adozione tempestiva di interventi per il superamento della crisi.
3. Adeguatezza dell'assetto organizzativo: Non è definita in modo rigido dalla legge, ma deve essere commisurata alla natura e alle dimensioni dell'impresa. Può essere valutata in base ai principi elaborati dalle scienze aziendalistiche, dalle associazioni di categoria o dai codici di autodisciplina; nelle aziende di minori dimensioni nelle quali appare sproporzionata l'implementazione di uno specifico ufficio amministrativo, può essere opportuno rivolgersi ad uno specifico consulente.

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